PACE FISCALE: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI “AVVISI BONARI”
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
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La definizione agevolata si applica alle somme chieste con le comunicazioni di irregolarità i cosiddetti “AVVISI BONARI” emessi a seguito del controllo automatizzato, cioè il controllo e la conseguente liquidazione automatizzata, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modello 770, e dell’Irap. Sono dunque escluse le procedure del controllo formale della dichiarazione dei redditi: cioè quei controlli relartivi alla rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente; ( per esempio la documentazione delle spese sanitarie); |
PERIODI D’IMPOSTA AGEVOLABILI |
L’agevolazione permette che le somme dovute per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o recapitate dopo tale data, possono essere definite con il pagamento: 1. delle imposte o contributi previdenziali; 2. degli interessi; 3. delle somme aggiuntive. Relativamente a seguito del controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta: · in corso al 31 dicembre 2019; · al 31 dicembre 2020; · al 31 dicembre 2021; |
FUNZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA | Ø L’agevolazione consiste nella sola RIDUZIONE DELLE SANZIONI CON L’APPLICAZIONE DEL 3%;
Ø NESSUNA riduzione è prevista sulle imposte non versate o versate in ritardo; |
EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE
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In caso di pagamento del dovuto con F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell’avviso definitivo contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute o a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente si producono i seguenti effetti:
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POSSIBILITA’ DI AGEVOLAZIONE ANCHE PER LE RATEAZIONI IN CORSO |
L’agevolazione è applicabile anche agli AVVISI BONARI il cui pagamento rateale era stato intrapreso negli anni precedenti è ancora in corso al 1° gennaio 2023 a prescindere dal periodo d’imposta .
ATTENZIONE: la sanzione ridotta del 3%, si applica solo al tributo residuo al 1° gennaio 2023 e non sull’intero debito originario. Sulle somme non versate e scadute al 1° gennaio 2023 non si può applicare la sanzione ridotta del 3%; Solo per le rate che scadevano il 31 dicembre 2022 che cadeva di sabato ed il cui termine slittava automaticamente al 2 gennaio si può applicare la definizione agevolata con la sanzione ridotta al 3%, in quanto non ancora scaduta al 1° gennaio 2023; |
NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO |
Importante novità per le dilazioni di pagamento per le quali saranno concesse 20 rate trimestrali e non 8 rate anche per importi inferiori ad €5.000,00. |
DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE |
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PERDITA DEI BENEFICI PER DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE
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In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle scadenze previste: · si perde il beneficio della riduzione delle sanzioni, dal 10% al 3%; · le sanzioni saranno ricalcolate e applicate nella misura ordinaria del 30%. |
RECUPERO DEI BENEFICI IN CASI DI LIEVI INADEMPIENZE
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I vantaggi della definizione NON SI PERDONO in caso di:
(I BENEFICI NON DECADONO se, per esempio, non si paga la rata di gennaio 2023, purché il pagamento avvenga entro quella in scadenza di aprile.) |
MODALITA’ DI ADESIONE ALL’AGEVOLAZIONE
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Si tratta di due tipologie interessate dalla definizione. |
SLITTAMENTO TERMINI NOTIFICA
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SLITTANO DI UN ANNO i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, chieste con le comunicazioni di irregolarità; |
Dott.ssa Adriana Vera Russo