CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS
IL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS SPETTA ALLE IMPRESE “ENERGIVORE” ALLE IMPRESE “DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA” |
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imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse (imprese energivore).
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CONDIZIONE: Il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al periodo di riferimento, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve avere subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019». |
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imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore); | ü credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore) | v credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica | credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale | Ø credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca |
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MODALITA’ UTILIZZO CREDITO IMPOSTA | Le imprese beneficiarie possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella seguente, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
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TERMINI ENTRO I QUALI POSSONO ESSERE UTILIZZATI I CREDITI D’IMPOSTA
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I crediti devono essere fruiti inderogabilmente entro i seguenti termini stabiliti dal legislatore e in particolare: · deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023: il credito di cui al codice 6972 (relativo al terzo trimestre 2022 per agricoltura e pesca); · deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2023: il credito di cui al codice 6987 (relativo al quarto trimestre 2022 per agricoltura e pesca) · devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023: i crediti di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022); ai codici 6983, 6984, 6985, 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022) e ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996 (relativi al mese di dicembre 2022) (imprese non energivore o diverse; · dovevano essere fruiti entro il 31 dicembre 2022: i crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 (primo e secondo trimestre 2022) |
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CESSIONE DEL CREDITO
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In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta possono essere ceduti per l’intero importo; A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo. Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia: · entro il 22 marzo 2023, per il credito di cui al codice 6972. I cessionari devo utilizzare il credito acquistato entro il 31 marzo 2023; · entro il 21 giugno 2023, per il credito di cui al codice 6987. I cessionari devo utilizzare il credito acquistato entro il 30 giugno 2023; · entro il 20 settembre 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985, 6986, 6993, 6994, 6995 e 6996. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023. Le cessioni dei crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 dovevano essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 e i cessionari dovevano utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022. Con le risoluzioni n. 59 dell’11 ottobre 2022 – pdf, n. 73 del 13 dicembre 2022 – pdf e n. 2 del 30 gennaio 2023 – pdf sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24. |
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TABELLA CODICI F24 CREDITI IMPOSTA ENERGIA |
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Dott.ssa Adriana Vera Russo
Rag.ra Rita Adamo