ROTTAMAZIONE TER NUOVE SCADENZE

 

 

 

Termine 30 novembre 2021
Per pagamento rate

 

il pagamento delle rate 2020 e 2021 originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter”, possono essere pagate
entro il 30 novembre 2021.

 Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

 

il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle scadenze dell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”. Le rate scadute nell’anno 2020 ( 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre )
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, purchè verranno integralmente pagate entro il 30 novembre 2021. Con la tolleranza di cinque giorni, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Scadenza delle rate 2021
Rottamazione-ter

le rate della Rottamazione-ter”, in scadenza nel 2021
(
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre )
DEVONO essere pagate entro il 30 novembre 2021.
Con la tolleranza di cinque giorni, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

 Scadenza delle rate
Saldo e Stralcio”

le rate del Saldo e Stralcio”, in scadenza nel:
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (ANNO 2020)
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio ( ANNO 2021)
DEVONO essere INTEGRALMENTE pagate entro il 30 novembre 2021.
Con la tolleranza di cinque giorni, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

 EFFETTI DEI
MANCATI PAGAMENTI 

 

Se il pagamento sarà effettuato oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la “ROTTAMAZIONE TER” perderà validità e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 ROTTAMAZIONE TER DECADUTA
PER MANCANZA VERSAMENTI RATE SCADUTE NEL 2019

 

I contribuenti con la “Rottamazione-ter” DECADUTA per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, ma possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

 PRIMA ROTTAMAZIONE   ROTTAMAZIONE BIS
DECADUTE PER MANCATI VERSAMENTI

I debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

 MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RATE NON VERSATE

Ø  Per pagare le rate 2020 e 2021 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28/02/2020, il 31/05/2020, il 31/07/2020 e il 30/11/2020 e  il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021bisogna utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente.

Ø  In caso di non possesso dei bollettini di pagamento, possibilità di scaricarli dal portale entrando nell’area riservata oppure si possono ricevere, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute. 

 STRALCIO DEI DEBITI IMPORTO RESIDUO FINO A 5 MILA EURO

Il “Decreto Sostegni” ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Ø  La data fissata per l’annullamento e la cancellazione è il 31 ottobre 2021.

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter”.

 

SOGGETTI BENEFICIARI DELLO STRALCIO DELLE CARTELLE
FINO A 5 MILA EURO

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

·         le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;

·         i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

 DEBITI NON ANNULLABILI E NON RIENTRANTI NELLO STRALCIO

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

·         debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

·         debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

·         multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

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