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NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI | Aggiornamento sulla specifica normativa per favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare e per evitare l’imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi e vessazioni, da parte dell’acquirente che dispone di una maggior forza commerciale e di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” penalizzanti per il fornitore. Le nuove regole approvate dal CdM del 4/11/2011 fanno riferimento anche al VECCHIO DM 19.10.2012 e sono applicabili ai contratti stipulati per la cessione di prodotti agricoli e alimentari. |
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FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO | Tutti I contratti aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta.
Si considerano in forma scritta se sono redatti “in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, che esplica la funzione di regolare un rapporto giuridico avente ad oggetto la cessione dei prodotti”; La redazione di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati nel documento di trasporto o consegna o nella fattura. |
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO PER NON ESSERE CONSIDERATI NULLI
con DDT – documento di consegna – fattura con riporto elementi essenziali NON serve il contratto scritto
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I CONTRATTI DEVONO ESSERE SCRITTI e DEVONO RIPORTARE: – la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I seguenti documenti commerciali che riportano gli elementi essenziali del contratto (i dati ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi o ordinativi) vengono equiparati al contratto scritto: Ø documento di trasporto, di consegna o fattura; |
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA | La normativa è applicabile alle “cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana”. | ||||||
ESCLUSIONI DALLA FORMA DI CONTRATTO SCRITTO | Sono escluse dalla forma di contratto scritto le operazioni relative a: 1. cessioni effettuate al consumatore finale; 2. le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. 3. conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati alle cooperative, da parte dei soci delle cooperative stesse; 4. conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, da parte dei soci delle organizzazioni stesse; 5. Conferimenti di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici; |
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TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO ED EMISSIONE SEPARATA DELLE FATTURE
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Il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari va effettuato non oltre le seguenti scadenze: Ø PER LE MERCI DETERIORABILI, ENTRO 30 GIORNI; Ø PER TUTTE LE ALTRE MERCI, ENTRO 60 GIORNI. In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’ “ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Esempio merci deteriorabili: se la fattura è ricevuta il 5.11.2021 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2021; Esempio merci non deteriorabili: se la fattura è ricevuta il 5.11.2021 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 28.1.2022; Nel conteggio dei giorni va conteggiato l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. ATTENZIONE: In caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”. |
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RITARDATO PAGAMENTO
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In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, decorrono gli interessi “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile. Per il conteggio degli interessi dovuti si tiene conto della data di ricevimento della fattura. La fattura si considera ricevuta:
In caso di incertezza sulla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento alla data di consegna dei prodotti o alla prova di ricevimento. |
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APPLICAZIONE AUTOMATICA A TUTTI I CONTRATTI | A tutti i contratti si applicano “automaticamente” le norme per il divieto di “condotte sleali”, per i termini di pagamento e per la decorrenza automatica degli interessi di mora. | ||||||
CONDOTTE SLEALI
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Sono VIETATI COMPORTAMENTI CHE RAPPRESENTANO CONDOTTE SLEALI ( clausole che operano genericamente vessazioni o forme ricattatorie dell’acquirente sul fornitore ).
In generale rientrano nella definizione di “condotte commerciali sleali” quelle approvate a livello comunitario in data 29.11.2011. Esempi di condotte sleali: ATTENZIONE: IN caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.
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ELENCO PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
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Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari. PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI: – Piante vive e prodotti della floricoltura – Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci – Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni PRODOTTI ALIMENTARI: |
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PRODOTTI AGRICOLI e ALIMENTARI DETERIORABILI
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si considerano PRODOTTI AGRICOLI e ALIMENTARI DETERIORABILI:
– prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; |
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CESSIONI DI PRODOTTI ALCOOLICI
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Per la cessione di prodotti ALCOLICI, l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.
In caso di ritardato pagamento “il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. La mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo. |
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REGIME SANZIONATORIO
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Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che: 1) per la violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi: sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione, 2) in caso di condotta sleale: sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti, 3) in caso di ritardo del pagamento: sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo. |
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DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA | Gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. |
Studio Russo