CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE IMPRESE DI ECCELLENZA SETTORI RISTORAZIONE E PASTICCERIE
NORMATIVA | DECRETO 4 luglio 2022 : Definizione dei criteri e delle modalita’ di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. (22A04916) (GU n.202 del 30-8-2022) |
FINALITA’ DELL’INTERVENTO | Intervento finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. |
RISORSE FINANZIARIE
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ENTE GESTORE DI SUPPORTO |
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SOGGETTI BENEFICIARI
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a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»); b) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; c) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; |
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
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I soggetti beneficiari devono avere i seguenti requisiti:
· essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; · non sono in situazione di difficolta’, cosi’ come definita dal regolamento di esenzione; · sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, cosi’ come risultante dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC); · sono in regola con gli adempimenti fiscali; · hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; · non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. |
SOGGETTI ESCLUSI
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Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 3. Le imprese attestano il possesso dei requisiti idonei, nonche’ l’assenza delle cause di esclusione tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di DSAN resa nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
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SPESE AMMISSIBILI
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Sono ammissibili le spese relative all’acquisto:
a) di macchinari professionali e di beni strumentali all’attivita’ dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; b) i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo. |
SPESE NON AMMESSE
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Non sono ammesse
a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo. |
MODALITA’ DI PAGAMENTO
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I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalita’ che consentano la piena tracciabilita’ del pagamento. |
CONTRIBUTI CONCEDIBILI
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Alle imprese in regola puo’ essere concesso un contributo in conto capitale non superiore:
a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili; b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa. I contributi di cui all’art. 2 del presente decreto sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis. |
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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1. I termini e le modalita’ di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. 2. Con il medesimo provvedimento, sono, altresi’, definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. 3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. 4. I contributi sono deliberati dal Ministero nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarita’ delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti. |
MODALITA’ DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE | Le spese, da rendicontarsi devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni. |
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
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ANTICIPO DEL CONTRIBUTO E FIDEJUSSIONE
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· E’ consentita, compatibilmente con le disponibilita’ di cassa, l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa.
· La fidejussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; · L’anticipo – se richiesto e spettante – viene erogato in occasione dell’emanazione del provvedimento di concessione. · In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero, tramite gli organi di controllo competenti, puo’ effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. · Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attivita’ svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo. · Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attivita’ di monitoraggio e controllo da parte del Ministero. · E’ comunque previsto da parte dell’ente gestore un controllo di monitoraggio fisico sugli interventi eseguiti e sulle attivita’ intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. |
REVOCA DEI CONTRIBUTI CONCESSI | Il Ministero puo’ revocare i contributi concessi nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o piu’ requisiti di ammissibilita’, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria; c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita’ liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell’agevolazione; d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo; e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonche’ in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo; f) delocalizzazione dell’attivita’ economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata; g) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal decreto e dal provvedimento di cui all’art. 8, comma 2 del presente decreto. Nelle ipotesi di cui sopra, il soggetto beneficiario deve restituire l’importo del contributo erogato. |
DEFINIZIONI
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Definizioni adottate: Ø «DOP»: Denominazione di origine protetta; Ø «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’; Ø «IGP»: Indicazione geografica protetta; Ø «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); Ø «Invitalia»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia, societa’ in house dello Stato; Ø «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici; Ø «Registro nazionale aiuti»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione europea; Ø «SQNPI»: il Sistema di qualita’ nazionale di produzione integrata; Ø «SQNZ»: il Sistema di qualita’ nazionale zootecnica; |
Dott. Salvatore Russo
Dott.ssa Adriana Vera Russo