I LIBRI CONTABILI E I REGISTRI OBBLIGATORI
I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI | I libri contabili obbligatori sono quelli previsti dal codice civile, secondo cui l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere:· Il libro giornale e il libro degli inventari; Le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (es, il libro mastro). |
I REGISTRI | I registri sono quelli previsti dalla normativa fiscale in particolare: · Le scritture previste ai fini Iva (registro Iva acquisti, vendite e corrispettivi); · Mastri, conti, sottoconti, partitari clienti e fornitori; · Le scritture ausiliarie di magazzino; · Libro cespiti ammortizzabili. |
MODALITA’ DI TENUTA DEI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI
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i libri, i registri e i documenti contabili possono essere tenuti:· In modalità cartacea manuale; In formato elettronico avvalendosi di procedure informatiche |
MODALITÀ CARTACEA BOLLATURA E NUMERAZIONE
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Prima di essere utilizzati, i libri contabili obbligati:
ESCLUSIONE |
CONSERVAZIONE SCRITTURE | · I libri e registri redatti in modalità cartacea manuale devono essere conservati su carta; · I libri e registri redatti avvalendosi di procedure informatiche, possono essere conservati: Con modalità analogica, ovvero attraverso la stampa su carta; Con modalità elettronica. |
CONSERVAZIONE SCRITTURE AUSILIARIE MAGAZZINO
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Le scritture ausiliarie di magazzino fiscalmente obbligatorie devono essere conservate sino a che non siano definiti gli eventuali accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre, i dieci anni.
Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati sino alla stampa dei dati ivi contenuti; |
TERMINI DI CONSERVAZIONE
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Tutti i documenti contabili fiscali e societari devono essere conservati per un tempo definito: · I libri e i registri contabili; · Gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute; · Le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. AI FINI CIVILISTICI i predetti documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. AI FINI FISCALI In ambito tributario i predetti documenti e le scritture contabili obbligatorie e di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali (nonché gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse) devono essere conservata sino a quando non siano preclusi gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
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SOGGETTI TENUTI ALLE SCRITTURE CONTABILI | sono assoggettati all’obbligo di tenuta delle scritture contabili i seguenti soggetti: · Le società soggette ad Ires (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione); · Le Snc, le Sas e i soggetti ad esse equiparati; · Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali; · Le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari; · Le imprese esercenti attività di agriturismo; · Le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti di Legge; · Le persone fisiche che esercitano arti e professioni; · Le società o associazioni fra artisti e professionisti; · Le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; · Le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato; · Enti pubblici e privati diversi dalle società soggette ad Ires, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; |
SOGGETTI ESONERATI |
Coltivatori del fondo Artigiani Piccoli commercianti Coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (articolo 2083 c.c.). le società di mutua assicurazione; le società di capitali dichiarate fallite; |
LIBRI PER CUI È OBBLIGATORIA LA VIDIMAZIONE NELLE SPA ( SOCIETÀ PER AZIONI ) |
l il libro dei soci, ove devono essere indicati il numero delle azioni emesse, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi, nonchè i versamenti eseguiti, gli eventuali annullamenti dei titoli azionari nonchè l’eventuale ammortamento e rilascio di duplicati; l il libro delle obbligazioni, dove devono essere indicati l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari di obbligazioni nominative, nonchè i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi; l il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; l il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; l il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; l il libro del comitato di controllo sulla gestione se esistente; l il libro delle adunanze del consiglio di sorveglianza se esitente. l il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; l il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti. l Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies. |
LIBRI PER CUI È OBBLIGATORIA LA VIDIMAZIONE NELLE | l Libro delle decisioni dei soci; l Libro delle decisioni degli amministratori; l Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’art. 2477. |
REGOLE PER LA TENUTA DEI LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI SU SUPPORTO CARTECEO |
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LIBRO GIORNALE SU SUPPORTO CARTECEO
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· Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa con indicazione obbligatoria della data, la descrizione e la rappresentazione delle operazioni con i relativi importi delle operazioni distinti per ciascun mastro.
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LIBRO INVENTARI
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LIBRO MASTRO
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REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI
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Il registro dei beni ammortizzabili è di natura fiscale e viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d’esercizio le quote di ammortamento, che devono essere registrate in contabilità e imputate a conto economico a pena la loro indeducibilità dal reddito d’impresa.
Deve avere una progressiva numerazione delle pagine e non è necessaria la vidimazione/bollatura).
Gli ammortamenti possono essere registrati, in alternativa dell’apposito registro:
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OBBLIGO
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Le scritture ausiliarie di magazzino devono riportare tutte le movimentazioni i e le variazioni del magazzino. Non necessitano bollatura e vidimazione dei registri; Nei casi in cui le imprese in contabilità ordinaria, superino entrambi i seguenti limiti: · Ricavi superiori a €. 5.164.568,99 per esercizio; · Rimanenze finali superiori a €. 1.032.913,80. Sorge anche l’obbligo di redazione delle scritture ausiliarie di magazzino, tale obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui tali limiti sono stati superati e termina il primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, tali limiti non vengono superati. |
SOGGETTI ESONERATI
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sono esonerati dall’obbligo delle scritture ausiliarie di magazzino:
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IMPORTI DA VERSARE PER LA VIDIMAZIONE |
l Se l’importo del capitale o del fondo in dotazione ≤ € 516.456,90 l’imposta è di € 309,87; l Se l’importo del capitale o del fondo in dotazione > € 516.456,90 l’imposta è di € 516,46. |
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA | Per le società che si trovano nel primo anno di attività: prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara. Per gli anni di attività successivi al primo: versamento: entro il 16 marzo di ogni anno; in via telematica con il modello F24, indicando nella Sezione “Erario” il codice tributo 7085 – “Tassa annuale vidimazione libri sociali“. |
TARDIVO O OMESSO VERSAMENTO | L’omesso e/o il ritardato versamento della tassa di vidimazione libri sociali, codice tributo 7085, prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa. |
RAVVEDIMENTO OPEROSO | Le società che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione, possono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso in tal caso la sanzione si riduce al: 10% (1/10 del 100% ), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; 12,5% (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno. Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (pari allo 0,5% dal 1° gennaio 2016), con maturazione giorno per giorno, comprendendo anche il giorno dell’effettivo versamento |
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO | la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il modello F24, indicando il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento ; la sanzione deve essere versata mediante modello F23, riportando: nel campo 6: il codice ufficio “RCC”; nel campo 9: la causale “SZ”; nel campo 11: il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle CC.GG. |
DEDUCIBILITÀ DELLA TASSA | La deducibilità fiscale ai fini del reddito d’impresa avverrà nel periodo di imposta del pagamento. Il tributo è deducibile anche ai fini IRAP con le regole proprie di tale imposta |
IMPOSTA DI BOLLO | Per la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari è dovuta l’imposta di bollo. La determinazione dell’imposta di bollo per i registri tenuti:
· In modalità cartacea, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti; |
I LIBRI E I REGISTRI CONTABILI TENUTI
IN FORMATO ELETTRONICO
REGOLARITA’ DEL FORMATO ELETTRONICO DEI LIBRI E REGISTRI |
Il registro contabile tenuto in formato elettronico, è considerato regolare anche in mancanza di trascrizione su supporto cartaceo, a condizione che, in caso di accesso, ispezione o verifica: · Risulti aggiornato su supporti elettronici; · Sia stampato su richiesta degli organi di controllo ed in loro presenza. Tale previsione sopracitata risulta in deroga rispetto alla regola generale che prevederebbe regolari i registi contabili tenuti in formato meccanografico se trascritti su supporto cartaceo nel termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Le norme fanno riferimento ai “sistemi elettronici” e non più ai “sistemi meccanografici“ ed a “qualsiasi registro contabile“ pertanto dovrebbe, ragionevolmente, trattarsi di tutti: i libri o i registri prescritti in caso di tenuta della contabilità ordinaria e semplificata (tra cui il libro giornale e degli inventari, i Registri IVA, il libro cespiti, il libro mastro, i registri cronologici per le imprese in contabilità semplificata e i professionisti). “La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni casi, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza” |
MODALITÀ DI TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI ELETTRONICI
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I registri contabili tenuti in forma elettronica sono regolari, anche in assenza della trascrizione su un supporto cartaceo, a condizione che:
· I dati siano aggiornati sui supporti elettronici; SCELTA DI STAMPA CON CONSERVAZIONE CARTACEA REGISTRAZIONI AI FINI IVA |
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI ELETTRONICI
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Per la regolare conservazione elettronica dei registri i documenti informatici, devono possedere le seguenti caratteristiche:
· Immodificabilità; |
DEROGHE ALLA DISCIPLINA MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI ELETTRONICI
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In deroga a quanto previsto la disposizione prevede che la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici è considerata regolare anche in assenza di stampa su supporto cartacei nei termini di legge a condizione che: · In sede di accesso ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici; · Vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.ATTENZIONE Tale possibilità è limitata solo ai registri contabili (libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’Iva, scritture ausiliare comprese quelle di magazzino e registro cespiti ammortizzabili). Per tutti gli altri tipi di documenti informatici tenuti su supporti elettronici (fatture elettroniche SdI e altri documenti a rilevanza fiscale) continuano a dover essere inviati in un sistema di conservazione elettronica che ne garantisce l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità.ATTENZIONE L’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, ha precisato che sia sempre obbligatoria la conservazione dei registri contabili, attraverso conservazione digitale quando il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero, materializzarli (in stampa) in caso di conservazione cartacea. |
IMPOSTA DI BOLLO PER I REGISTRI CONTABILI ELETTRONICI
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L’imposta di bollo dovuta sui registri contabili elettronici (libro giornale e inventario) viene determinata in base al numero di pagine (quantificabili generando il file pdf su supporto informatico del registro che sarà successivamente oggetto di stampa);
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CONSERVAZIONE DELLE FATTURE
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Le fatture elettroniche emesse o ricevute in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ( fatture attive e passive) devono essere conservate con modalità elettronica entro tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, attualmente conicidente con il 28 febbraio dell’anno successivo. La conservazione sostitutiva digitale è ammessa anche per quanto riguarda le fatture cartacee sia emesse che ricevute.Conservazione Delle Fatture Per I Forfettari I contribuenti in regime forfettario in caso di emissione di fatture cartacee devono conservare con modalità cartacea. In caso di fatture elettroniche la conservazione deve avvenire digitalmente. |
CONSIGLI UTILI OPERATIVITA’
STAMPA DEL LIBRO INVENTARI E GIORNALE DI CONTABILITA’ PER L’ANNO 2021
ricordare che la scadenza per la stampa di tutti i libri contabili in effettivo è il 28/02/2023
SCADENZA per soggetti con anno sociale regolare | 28 Febbraio 2023
(entro 90 gg. dalla data di trasmissione Dichiarazione Redditi). |
CONSIGLI PRELIMINARI PER SVOLGERE CORRETTAMENTE L’ADEMPIMENTOVerificare che siano state effettuate tutte le stampe dei registri e dei libri contabili in modo definitivo seguendo le seguenti operazioni : |
Studio Russo