PACE FISCALE: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI “AVVISI BONARI”

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

 

La definizione agevolata si applica alle somme chieste con le comunicazioni di irregolarità i cosiddetti “AVVISI BONARI”
emessi a seguito del controllo automatizzato, cioè il controllo e la conseguente liquidazione automatizzata, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modello 770, e dell’Irap.
Sono dunque escluse le procedure del controllo formale  della dichiarazione dei redditi: cioè quei controlli relartivi alla rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente; ( per esempio la documentazione delle spese sanitarie);

PERIODI D’IMPOSTA AGEVOLABILI

L’agevolazione permette che le somme dovute per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o recapitate dopo tale data, possono essere definite con il pagamento:
1.      delle imposte o contributi previdenziali;
2.       degli interessi;
3.      delle somme aggiuntive.
Relativamente a seguito del controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta:
·         in corso al 31 dicembre 2019;
·         al 31 dicembre 2020;
·         al 31 dicembre 2021;
FUNZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA Ø  L’agevolazione consiste nella sola RIDUZIONE DELLE SANZIONI CON L’APPLICAZIONE DEL 3%;

Ø  NESSUNA riduzione è prevista sulle imposte non versate o versate in ritardo;

EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE

 

In caso di pagamento del dovuto con F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell’avviso definitivo contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute o a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente si producono i seguenti effetti:

  • Si blocca l’iscrizione a ruolo in tutto o in parte.
  • La sanzione che di norma sarebbe al 30% con la riduzione al 10% si RIDUCE AL 3%;
  • gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione dell’avviso bonario;  

POSSIBILITA’ DI AGEVOLAZIONE ANCHE PER LE RATEAZIONI IN CORSO

L’agevolazione è applicabile anche agli AVVISI BONARI  il cui pagamento rateale era stato intrapreso negli anni precedenti è ancora in corso al 1° gennaio 2023 a prescindere dal periodo d’imposta .

 ATTENZIONE: la sanzione ridotta del 3%, si applica solo al tributo residuo al 1° gennaio 2023 e non sull’intero debito originario.

Sulle somme non versate e scadute al 1° gennaio 2023 non si può applicare la sanzione ridotta del 3%;

Solo per le rate che scadevano il 31 dicembre 2022 che cadeva di sabato ed il cui termine slittava automaticamente al 2 gennaio si può applicare la definizione agevolata con la sanzione ridotta al 3%, in quanto non ancora scaduta al 1° gennaio 2023;

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO

Importante novità per le dilazioni di pagamento per le quali saranno concesse 20 rate trimestrali e non 8 rate anche per importi inferiori ad €5.000,00. 

DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE

  • Ø  La definizione degli avvisi bonari non è mai ammessa:
    se la dilazione degli stessi è già scaduta al 1° gennaio scorso.
  • Ø  La sanatoria decade:
    se non si versa una rata entro la scadenza di quella successiva.
  • Ø  La sanzione ridotta del 3% non si applica:
     sull’importo dell’imposta riferita alle rate scadute al 31 dicembre 2022, per la quale resta applicabile la sanzione del 10%.

PERDITA DEI BENEFICI PER DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE

 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle scadenze previste:
·         si perde il beneficio della riduzione delle sanzioni, dal 10% al 3%;
·         le sanzioni saranno ricalcolate e applicate nella misura ordinaria del 30%.
RECUPERO DEI BENEFICI IN CASI DI LIEVI INADEMPIENZE

 

 

I vantaggi della definizione NON SI PERDONO in caso di:

  1. ritardo non superiore a sette giorni nel pagamento della prima rata;
  2. omesso pagamento di una frazione non superiore al 3% della rata e comunque non superiore a 10mila euro;
  3. pagamento ritardato di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva.

(I BENEFICI NON DECADONO se, per esempio, non si paga la rata di gennaio 2023, purché il pagamento avvenga entro quella in scadenza di aprile.)

MODALITA’ DI ADESIONE ALL’AGEVOLAZIONE

 

 

 

 

  • Il contribuente che intende aderire deve provvedere spontaneamente applicando il meccanismo dell’autoliquidazione delle somme da versare;
  • L’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito applicativo di calcolo on line.

Si tratta di due tipologie interessate dalla definizione.
·         La prima riguarda le liquidazioni delle dichiarazioni riferite alle annualità 2019, 2020 e 2021, per le quali al 1° gennaio 2023 non era ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata nonché per quelle da notificarsi in futuro.
·         La seconda interessa invece tutte le comunicazioni di irregolarità con pagamento in corso al 1° gennaio 2023, a prescindere dall’annualità di riferimento.
RESTANO ESCLUSE le comunicazioni di irregolarità decadute al 1° gennaio scorso.

SLITTAMENTO TERMINI NOTIFICA

 

SLITTANO DI UN ANNO i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, chieste con le comunicazioni di irregolarità;

Dott.ssa Adriana Vera Russo