FINAZIARIA 2025
NOVITA’:  AMMINISTRATORI 

 AUTONOMI – DIPENDENTI

NUOVO OBBLIGO PEC

AMMINISTRATORI

Nuovo obbligo di PEC per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

A partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società (sia di capitali, che di persone) sono teoricamente tenuti a comunicare al Registro delle Imprese un proprio domicilio digitale.

La norma in esame non chiarisce quali siano i tempi di comunicazione al Registro Imprese per le società già esistenti.
Alla data odierna l’indirizzo PEC personale di ciascun amministratore pare essere essenziale solo in presenza di nuova iscrizione della società al Registro Imprese, ma restano tutti da chiarire gli obblighi, i tempi ed i modi di comunicazione degli indirizzi degli amministratori delle società già iscritte al 31 dicembre 2024.

RIDUZIONE

 CONTRIBUTIVA

 ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Per i soggetti nuovi iscritti nel 2025 alla gestione previdenziale dell’INPS gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, può essere richiesta la riduzione transitoria della contribuzione per 36 mesi, nella misura del 50%.

  • La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione.
    Di conseguenza, l’eventuale riduzione al 50% assorbirebbe in via transitoria la riduzione contributiva prevista per il regime fiscale forfettario.
  • L’opzione  è  ammessa  anche per  le nuove iscrizioni di  collaboratori familiari. 
  •  La norma di legge specifica che la riduzione per trentasei mesi, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o  di primo ingresso nella società. Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni  caso computati senza soluzioni di continuità.  
  • La scelta della riduzione dovrà essere effettuata  dall’assicurato mediante una  comunicazione telematica all’INPS.
  • L’agevolazione  rientra  nel regime  cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere  concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della  Commissione europea
  • L’applicazione sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.

Lo sgravio contributivo del 50% potrebbe avere conseguenze sul periodo di contribuzione utile per il calcolo pensionistico.
Se il reddito dichiarato è inferiore al minimale contributivo annuo, i mesi di contribuzione saranno proporzionati agli importi effettivamente versati.

Esempio: Se il reddito dichiarato è basso, l’anzianità maturata ai fini pensionistici potrebbe essere inferiore a 12 mesi per ogni anno di contribuzione agevolata.

REGIME FORFETTARIO E REDDITO DIPENDENTE

Per il 2025, la soglia del regime forfettario per potere utilizzare il regime forfettario in concomitanza con reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) sale da 30.000 a 35.000 euro.
Superando detta soglia il regime forfettario diventa precluso.

TRACCIABILITÀ SPESE VITTO ALLOGGIO
VIAGGIO
TRASPORTO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

 

 

 

Le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, saranno deducibili se effettuate con i metodi tracciabili, ossia con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

·                     Per i lavoratori dipendenti e assimilati, come ad es. gli amministratori,  “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto,  per le trasferte non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono  eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante  altri  sistemi di pagamento tracciabili, NON IN CONTANTI.

  • Per i lavoratori autonomi,  le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici non di linea, addebitate analiticamente  al  committente,  nonché  i  rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti  con  versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento  tracciabili, NON IN CONTANTI.

  • Per le imprese,  “Le spese di vitto e alloggio e quelle  per  viaggio  e trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili se  i  pagamenti  sono eseguiti con versamento bancario  o  postale  ovvero mediante  altri sistemi  di  pagamento  tracciabili, NON IN CONTANTI.

  • “Le spese di rappresentanza sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, NON IN CONTANTI.
  • Queste regole di applicano anche all’IRAP.

MANCE SETTORE RICETTIVO

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata, viene aumentato dal 25% al 30% per il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro;
Il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva viene innalzato a 75.000 euro.

Dott.ssa Adriana Vera Russo
Dott. Salvatore Russo