CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SU
FINANZIAMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI  INVESTIMENTI 

PIU’ ARTIGIANATO

NOVITA’
AUMENTO FONDO PERDUTO

il 6 marzo 2025 è stata raggiunta l’intesa per aumentare al 35% il contributo a fondo perduto de “Bando “Più Artigianato”.

La proposta passa adesso all’esame della giunta regionale che, in caso di approvazione, renderà l’aumento pienamente operativo

SOGGETTI BENEFICIARI

1.               Imprese artigiane attive, aventi sede operativa in Sicilia iscritte all’Albo delle imprese artigiane tenuto dalle CCIAA della regione Sicilia.

·      che abbiano stipulato contratti di finanziamento con le Banche o contratti di leasing finanziario con società di leasing o finanziamenti concessi da intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, come meglio descritti negli articoli seguenti.

REQUISITI

 

 le Imprese artigiane attive devono alla data di presentazione della domanda delle agevolazioni:
a)               trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
b)              non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi del codice antimafia;
c)               rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative in materia di urbanistica, sanità, tutela dell’ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
d)              essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali DURC.
f).              I requisiti di cui al comma a) e b) devono essere in possesso dell’impresa anche alla data di erogazione delle agevolazioni.
AGEVOLAZIONI ED INTENSITA’ DI AIUTO

1.              Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di:
–          contributi in conto interessi
–                       contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria (leasing)
– contributi in conto capitale su finanziamenti concessi dalle banche e/o società di leasing e/o intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB destinati all’attività artigianale dell’impresa.
2.                 Le suddette agevolazioni sono concesse in conformità del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023.
3.                 Sulle agevolazioni eventualmente concesse al beneficiario, vige il divieto di doppio finanziamento;
4.                 resta consentita la possibilità di cumulare le stesse agevolazioni con altri aiuti concessi in regime di de minimis entro i massimali previsti dalla regolamentazione comunitaria.
5.                 Il cumulo delle agevolazioni è, altresì, consentito con altre agevolazioni pubbliche eventualmente concesse allo stesso Beneficiario per singolo cespite nella forma di credito d’imposta entro il limite massimo del relativo costo.

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI

LEASING FINANZIARIO

E BANCHE E INTERMEDIARI ABILITATI

 

1.                  I beni di cui agli investimenti e spese – oggetto dei contratti di finanziamento/leasing finanziario, stipulati con le banche o intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art.106 TUB o con le società di leasing ammissibili alle agevolazioni – devono essere inseriti nel ciclo produttivo dell’attività artigianale dell’impresa.
2.                  I contratti di finanziamento/leasing finanziario non possono essere inferiori ad un importo di € 5.000,00.  I  finanziamenti  devono  essere  stati  erogati  (anche  a  titolo  di  primo  SAL)  dalla  banca/intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB non oltre il termine di sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione il contratto di leasing finanziario deve essere stato sottoscritto non oltre il termine di sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.
3.                  I contratti di finanziamento/leasing finanziario sono stipulati al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti e possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi.
4.                  Dalla fine del periodo di utilizzo e/o del periodo di preammortamento inizia l’ammortamento del finanziamento.·     
INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, al netto delle imposte (es. IVA), devono riguardare una delle seguenti tipologie:

a.                 acquisto del terreno destinato alla costruzione e/o ampliamento  di fabbricati investimento agevolabile nella misura del 10% della spesa ammissibile. Il suddetto limite potrà essere innalzato al 15% della spesa ammissibile per l’operazione considerata ove ricorrano le condizioni di cui all’art.17, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 22/2018; (stato di degrado e tutele ambientale)
b.           acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
c.            acquisto di macchine, attrezzature ed impianti, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
d.           acquisto di autoveicoli destinati esclusivamente all’attività artigianale dell’impresa;
e.            acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo;
f.             acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti, per un importo non superiore a 200.000,00 euro. Quest’ultimo è da intendersi quale limite massimo si spese agevolabili per lo stesso beneficiario.

REQUISITI E REGOLE DA RISPETTARE PER L’AMMISSIONE DELLE SPESE PER INVESTIMENTI

Ai fini dell’ammissibilità delle spese per i beni oggetto degli investimenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1  essere utilizzati esclusivamente nel laboratorio oggetto dell’investimento;
2   essere considerati ammortizzabili e iscritti nel libro cespiti;
3   non essere acquistati tramite patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice civile;
4  essere nuovi di fabbrica;
5   rimanere nella disponibilità dell’impresa per la durata di tre anni dalla data di chiusura dell’investimento.
6    Ai fini dell’ammissibilità delle spese, i beni acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti devono essere utilizzati esclusivamente nei laboratori dell’impresa in un tempo non superiore a tre anni.

TEMPORALITA’ DEGLI INVESTIMENTI E CONDIZIONI PARTICOLARI

·   Sono considerate ammissibili le spese sostenute non oltre i dodici mesi precedenti alla data della presentazione della domanda (anche se anteriormente alla data di iscrizione all’albo delle imprese artigiane).

·   Le spese relative all’acquisto di terreno, immobili o programmi informatici di proprietà di uno dei soci delle imprese richiedenti o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti e affini entro il terzo grado sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima di altri soci e la rilevazione della sussistenza della predetta condizione, con riferimento sia a quella di socio che di proprietario, va effettuata alla data di 24 mesi da quella di presentazione della domanda di contributo.

·        Il rischio del finanziamento è a completo carico della banca/intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB/ società di leasing

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono, in ogni caso, ammissibili a contributo le seguenti spese:

Ø  forniture con “contratto chiavi in mano”;
Ø  commesse interne di lavorazione;
Ø    i costi relativi alla locazione di attivi materiali ed immateriali;
Ø    i lavori in economia;
Ø    l’imposta sul valore aggiunto e tutte le imposte;
Ø    eventuali altri oneri ed interessi passivi;
Ø    le commissioni per operazioni finanziarie;
Ø    le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
Ø    le ammende e le penali;
Ø    le spese di rappresentanza;
Ø    le spese notarili;
Ø    gli acquisti o prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del Consiglio di amministrazione;
Ø    le spese effettuate e/o fatturate tra imprese con rapporti di controllo rispetto ai soggetti beneficiari, come definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
Ø    le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

 

 

 

 

1.                 Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 60% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
La misura percentuale è pari all’80% del tasso di riferimento se il finanziamento è garantito dai Confidi.2.                 La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea.3.                 Detta    misura    di    tasso   di    riferimento,     è    resa    pubblica    sul seguente      sito      internet: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery- interest-rates/reference-and-discount_en.
5.                Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:
a)    dodici  anni  per  i  finanziamenti  aventi  destinazioni  di  acquisto,  costruzione,  ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di locali;
b)    sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti;
c)    cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti.
6.            Nell’ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.
7.           La durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del punto 4, non si applica ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione (imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni) per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:
–      quindici anni per i finanziamenti di cui alla già menzionata lettera a);
–      otto anni per i finanziamenti di cui alla già menzionata lettera b);
–      sette anni per i finanziamenti di cui alla già menzionata lettera c).
CONTRIBUTO IN CONTO CANONI PER LE OPERAZIONI DI LEASING

 

 

 

 

1.             Il contributo in conto canoni sulle operazioni di leasing finanziario effettuate in favore delle imprese artigiane è determinato sul valore del bene – al netto d’imposte, tasse, oneri accessori e spese.
– decurtato dell’eventuale anticipo versato e del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di leasing finanziario, mediante l’abbattimento di quota di interessi, nella misura percentuale del 60% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di leasing finanziario; la misura percentuale è pari all’80% del tasso di riferimento se l’operazione è garantita dai Confidi.

2.             L’impresa artigiana per poter beneficiare delle agevolazioni deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. Oggetto delle operazioni possono essere l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e/o l’ampliamento di locali (leasing finanziario immobiliare), macchine, attrezzi strumentali ed automezzi (leasing finanziario mobiliare e di automezzi), incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e delle comunicazioni, posti al servizio esclusivo dell’attività artigiana dell’impresa.
3.             Le operazioni di leasing finanziario sono stipulate al tasso e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti e il rischio dell’operazione di leasing finanziario è a completo carico della Società di Leasing.
4.             Crias, potrà in qualsiasi momento prendere visione della copia autentica del contratto di leasing finanziario, tenuto presso la Società di Leasing.
5.             Qualunque sia la maggior durata dei contratti di leasing finanziario, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a:
a)    dieci anni, se riguarda beni immobili, cinque anni, se riguarda beni mobili.
6.              La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico d’importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell’ultimo bene.
7.          Il pagamento anticipato dei canoni è consentito fino alla seguente misura massima:
·      per le operazioni aventi durata non superiore a cinque anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell’importo dei canoni corrispondenti a sei mesi;
·      per le operazioni aventi durata superiore a cinque anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell’importo dei canoni corrispondenti a dodici mesi
8.             Al termine dell’operazione di leasing finanziario, l’impresa artigiana non potrà beneficiare – per l’acquisto dei beni oggetto dell’operazione di leasing – di altre agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.
9.             Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di leasing finanziario in precedenza  agevolato,  ovvero  per la locazione finanziaria di beni  già di proprietà dell’impresa conduttrice.

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

La spesa sostenuta per la realizzazione dell’investimento, al netto d’imposte, e finanziata da una banca e/o intermediario finanziario per almeno l’80% del relativo costo ammissibile, beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 35% del costo documentato; nel caso in cui sia stata finanziata una percentuale inferiore all’80%, il 35% sarà calcolato sulla quota dell’investimento coperta dal finanziamento concesso a condizioni di mercato.
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1.                  Le domande sono valutate tramite procedura automatica, ai sensi dell’art.4 del D.lgs. n. 123/1998.
2.                  La valutazione si baserà sui requisiti previsti all’art. 4 del presente avviso e sulla coerenza dell’acquisto dei beni di cui all’art.6, comma 5 con l’attività artigiana.
3.                  CRIAS potrà formulare all’impresa richiedente una sola richiesta di chiarimenti e/o integrazione (soccorso istruttorio art.6 Legge 241/90) concedendo 10 giorni di tempo per rispondere.
4.                  Resta inteso che il completamento dell’iter istruttorio è legata all’ avvenuta erogazione a saldo del finanziamento o alla consegna degli investimenti oggetto del contratto di leasing finanziario.
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.                  A seguito dell’istruttoria, la proposta di concessione/rigetto della domanda di agevolazione viene trasmessa da CRIAS, al Comitato Tecnico Regionale, di cui all’art. 37 della legge 949/52, per l’adozione del provvedimento deliberativo.
2.                  Il provvedimento deliberativo è adottato dal Comitato Tecnico Regionale entro 45 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o dal completamento della stessa. Dell’avvenuta ammissione/rigetto alle agevolazioni viene data comunicazione da CRIAS, ai sensi della Legge 241/990, all’impresa ed al soggetto presentatore
3.                  Nel caso di rigetto delle agevolazioni sono concessi 15 giorni per produrre eventuali controdeduzioni. Alla scadenza del termine qualora CRIAS ritenga valide le controdeduzioni presentate dall’impresa procede alla trasmissione al Comitato Tecnico Regionale della proposta di modifica del provvedimento da rigetto a concessione.
DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.                  Una volta adottato il provvedimento e determinato in via definitiva il contributo in conto interessi/in conto canoni e verificato, mediante accesso al RNA, che non vengano superati i limiti imposti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023,CRIAS ne dà formale comunicazione all’impresa artigiana ed al soggetto presentatore ed accredita l’intera somma sull’iban indicato in domanda.
2.         I contributi in conto interessi ed in conto canoni saranno calcolati in forma attualizzata.
3.         CRIAS declina ogni responsabilità in caso di erronea comunicazione del codice IBAN.
OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGEVOLATE

 

Le Imprese beneficiarie, pena la revoca delle agevolazioni, sono obbligate:

o        ad informare immediatamente CRIAS, in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell’attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i;
o       non ricevere, né richiedere altre agevolazioni sulle spese oggetto del finanziamento, o nel caso contrario nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5 punto 3 del presente avviso;
Ø    dal richiedente.
Ø    Si evidenzia che i requisiti richiesti dal presente Avviso devono comunque essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Con l’applicazione del già menzionato istituto del soccorso istruttorio si intende unicamente impedire l’esclusione di una domanda in ragione di irregolarità e carenze puramente formali.
o      consentire a CRIAS in ogni fase del procedimento di effettuare controlli ed ispezioni di cui al successivo art. 16;
o      rispettare le disposizioni in materia di cumulo degli aiuti;
o      applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare.

CONTROLLI

 

 

1.            Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese agevolate, CRIAS ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
n. 445/2000, effettua idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa.
2.            CRIAS ha la facoltà di accertarsi direttamente, sia presso la Banca/società di leasing/intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB che presso l’impresa, circa la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo.
3.            Le Banche/intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB si impegnano a trasmettere informazioni su eventuali “anomalie” riferite al finanziamento, quali il mancato rimborso, estinzione anticipata o decadenza del beneficio del termine.
4.            In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing finanziario, CRIAS provvederà a rideterminare l’intensità del contributo in conto interessi e a chiedere all’impresa la restituzione dell’ammontare indebitamente percepito, fermo restando quanto previsto all’art. 8 comma 7.
5.            Con cadenza annuale CRIAS verifica presso le Società di leasing la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione connesse al contratto di locazione finanziaria.

REVOCHE

 

 

 

 

 

 

 

1.             Sono motivi di revoca totale delle agevolazioni concesse, oltre al mancato rispetto degli obblighi indicati all’articolo 15:

a)    la  mancanza  o  la  perdita  dei  requisiti  di  ammissibilità,  nel  periodo  intercorrente  tra  la presentazione della domanda di agevolazione e l’estinzione del finanziamento/leasing concesso;
b)    l’assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale;
c)    l’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
d)    l’indebita percezione dell’agevolazione per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al beneficiario e non sanabili;
e)    l’indebita percezione dell’agevolazione accertata in sede di controlli effettuati dagli organi di polizia giudiziaria preposti e comunicata a CRIAS e/o all’Amministrazione regionale;
f)     l’accertata  indebita  percezione  dell’agevolazione  con  provvedimento  definitivo  (dolo  o  colpa grave);
g)    gli altri casi previsti dalle norme vigenti;
h)    il caso in cui le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
i)      la revoca del finanziamento/leasing finanziario, la mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento/leasing finanziario.
2.             La delibera di revoca assunta dal Comitato tecnico Regionale costituisce in capo a CRIAS il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo concesso ed erogato.
3.             Nel caso la revoca sia dipesa da fatti imputabili all’impresa e non sanabili l’importo da recuperare sarà maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4.             Nel caso la revoca non sia dipesa da fatti imputabili all’impresa, l’importo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
5.            Alle procedure di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti CRIAS applica le modalità previste dall’art.9, comma 5 del Decreto Legislativo 123/1998.
6.            CRIAS, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., comunica alle imprese beneficiarie l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna alle imprese destinatarie della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Qualora CRIAS ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e all’emissione del provvedimento di revoca, fissando i termini per la restituzione da parte dell’impresa delle somme dovute.
7.            Decorsi infruttuosamente i termini fissati per la restituzione delle somme, qualora le imprese beneficiarie non abbiano corrisposto  quanto  dovuto, si procederà con l’avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme dovute.
8.        Alla procedura di revoca CRIAS applica la legge n.241/90 e ss.mm.ii..

RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI

1.             È sempre possibile per le imprese artigiane rinunciare alle agevolazioni richieste e/o concesse inviando apposita comunicazione attraverso la piattaforma dedicata all’agevolazione.

2.            In caso di rinuncia di contributo già erogato, si procederà al recupero di quanto già erogato maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente calcolato dal momento dell’erogazione.

INFORMAZIONI E DELUCIDAZIONI

Studio Commercialista Russo
Via C. Cattaneo,13 – 92024 CANICATTI (AG)
TELEFONO

0922830090
0922 735356

 Dott. Salvatore Russo
Dott.ssa Adriana Vera Russo
Cons. Rita Carmela Adamo