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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SU
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NOVITA’ |
il 6 marzo 2025 è stata raggiunta l’intesa per aumentare al 35% il contributo a fondo perduto de “Bando “Più Artigianato”.La proposta passa adesso all’esame della giunta regionale che, in caso di approvazione, renderà l’aumento pienamente operativo |
SOGGETTI BENEFICIARI
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1. Imprese artigiane attive, aventi sede operativa in Sicilia iscritte all’Albo delle imprese artigiane tenuto dalle CCIAA della regione Sicilia.
· che abbiano stipulato contratti di finanziamento con le Banche o contratti di leasing finanziario con società di leasing o finanziamenti concessi da intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, come meglio descritti negli articoli seguenti. |
REQUISITI
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le Imprese artigiane attive devono alla data di presentazione della domanda delle agevolazioni:
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AGEVOLAZIONI ED INTENSITA’ DI AIUTO
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1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di: – contributi in conto interessi – contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria (leasing) – contributi in conto capitale su finanziamenti concessi dalle banche e/o società di leasing e/o intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB destinati all’attività artigianale dell’impresa. 2. Le suddette agevolazioni sono concesse in conformità del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023. 3. Sulle agevolazioni eventualmente concesse al beneficiario, vige il divieto di doppio finanziamento; 4. resta consentita la possibilità di cumulare le stesse agevolazioni con altri aiuti concessi in regime di de minimis entro i massimali previsti dalla regolamentazione comunitaria. 5. Il cumulo delle agevolazioni è, altresì, consentito con altre agevolazioni pubbliche eventualmente concesse allo stesso Beneficiario per singolo cespite nella forma di credito d’imposta entro il limite massimo del relativo costo. |
TIPOLOGIA FINANZIAMENTI LEASING FINANZIARIO E BANCHE E INTERMEDIARI ABILITATI
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1. I beni di cui agli investimenti e spese – oggetto dei contratti di finanziamento/leasing finanziario, stipulati con le banche o intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art.106 TUB o con le società di leasing ammissibili alle agevolazioni – devono essere inseriti nel ciclo produttivo dell’attività artigianale dell’impresa. 2. I contratti di finanziamento/leasing finanziario non possono essere inferiori ad un importo di € 5.000,00. I finanziamenti devono essere stati erogati (anche a titolo di primo SAL) dalla banca/intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB non oltre il termine di sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione il contratto di leasing finanziario deve essere stato sottoscritto non oltre il termine di sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione. 3. I contratti di finanziamento/leasing finanziario sono stipulati al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti e possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi. 4. Dalla fine del periodo di utilizzo e/o del periodo di preammortamento inizia l’ammortamento del finanziamento.· |
INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
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Le spese ammissibili, al netto delle imposte (es. IVA), devono riguardare una delle seguenti tipologie:
a. acquisto del terreno destinato alla costruzione e/o ampliamento di fabbricati investimento agevolabile nella misura del 10% della spesa ammissibile. Il suddetto limite potrà essere innalzato al 15% della spesa ammissibile per l’operazione considerata ove ricorrano le condizioni di cui all’art.17, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 22/2018; (stato di degrado e tutele ambientale) |
REQUISITI E REGOLE DA RISPETTARE PER L’AMMISSIONE DELLE SPESE PER INVESTIMENTI
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Ai fini dell’ammissibilità delle spese per i beni oggetto degli investimenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
1 essere utilizzati esclusivamente nel laboratorio oggetto dell’investimento; |
TEMPORALITA’ DEGLI INVESTIMENTI E CONDIZIONI PARTICOLARI
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· Sono considerate ammissibili le spese sostenute non oltre i dodici mesi precedenti alla data della presentazione della domanda (anche se anteriormente alla data di iscrizione all’albo delle imprese artigiane).
· Le spese relative all’acquisto di terreno, immobili o programmi informatici di proprietà di uno dei soci delle imprese richiedenti o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti e affini entro il terzo grado sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima di altri soci e la rilevazione della sussistenza della predetta condizione, con riferimento sia a quella di socio che di proprietario, va effettuata alla data di 24 mesi da quella di presentazione della domanda di contributo. · Il rischio del finanziamento è a completo carico della banca/intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB/ società di leasing |
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
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Non sono, in ogni caso, ammissibili a contributo le seguenti spese:
Ø forniture con “contratto chiavi in mano”; |
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
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1. Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 60% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. La misura percentuale è pari all’80% del tasso di riferimento se il finanziamento è garantito dai Confidi.2. La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea.3. Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery- interest-rates/reference-and-discount_en. 5. Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di: a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di locali; b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti; c) cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti. 6. Nell’ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. 7. La durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del punto 4, non si applica ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione (imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni) per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di: – quindici anni per i finanziamenti di cui alla già menzionata lettera a); – otto anni per i finanziamenti di cui alla già menzionata lettera b); – sette anni per i finanziamenti di cui alla già menzionata lettera c). |
CONTRIBUTO IN CONTO CANONI PER LE OPERAZIONI DI LEASING
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1. Il contributo in conto canoni sulle operazioni di leasing finanziario effettuate in favore delle imprese artigiane è determinato sul valore del bene – al netto d’imposte, tasse, oneri accessori e spese. – decurtato dell’eventuale anticipo versato e del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di leasing finanziario, mediante l’abbattimento di quota di interessi, nella misura percentuale del 60% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di leasing finanziario; la misura percentuale è pari all’80% del tasso di riferimento se l’operazione è garantita dai Confidi. 2. L’impresa artigiana per poter beneficiare delle agevolazioni deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. Oggetto delle operazioni possono essere l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e/o l’ampliamento di locali (leasing finanziario immobiliare), macchine, attrezzi strumentali ed automezzi (leasing finanziario mobiliare e di automezzi), incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e delle comunicazioni, posti al servizio esclusivo dell’attività artigiana dell’impresa. |
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
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La spesa sostenuta per la realizzazione dell’investimento, al netto d’imposte, e finanziata da una banca e/o intermediario finanziario per almeno l’80% del relativo costo ammissibile, beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 35% del costo documentato; nel caso in cui sia stata finanziata una percentuale inferiore all’80%, il 35% sarà calcolato sulla quota dell’investimento coperta dal finanziamento concesso a condizioni di mercato. |
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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1. Le domande sono valutate tramite procedura automatica, ai sensi dell’art.4 del D.lgs. n. 123/1998. 2. La valutazione si baserà sui requisiti previsti all’art. 4 del presente avviso e sulla coerenza dell’acquisto dei beni di cui all’art.6, comma 5 con l’attività artigiana. 3. CRIAS potrà formulare all’impresa richiedente una sola richiesta di chiarimenti e/o integrazione (soccorso istruttorio art.6 Legge 241/90) concedendo 10 giorni di tempo per rispondere. 4. Resta inteso che il completamento dell’iter istruttorio è legata all’ avvenuta erogazione a saldo del finanziamento o alla consegna degli investimenti oggetto del contratto di leasing finanziario. |
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
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1. A seguito dell’istruttoria, la proposta di concessione/rigetto della domanda di agevolazione viene trasmessa da CRIAS, al Comitato Tecnico Regionale, di cui all’art. 37 della legge 949/52, per l’adozione del provvedimento deliberativo. 2. Il provvedimento deliberativo è adottato dal Comitato Tecnico Regionale entro 45 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o dal completamento della stessa. Dell’avvenuta ammissione/rigetto alle agevolazioni viene data comunicazione da CRIAS, ai sensi della Legge 241/990, all’impresa ed al soggetto presentatore 3. Nel caso di rigetto delle agevolazioni sono concessi 15 giorni per produrre eventuali controdeduzioni. Alla scadenza del termine qualora CRIAS ritenga valide le controdeduzioni presentate dall’impresa procede alla trasmissione al Comitato Tecnico Regionale della proposta di modifica del provvedimento da rigetto a concessione. |
DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
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1. Una volta adottato il provvedimento e determinato in via definitiva il contributo in conto interessi/in conto canoni e verificato, mediante accesso al RNA, che non vengano superati i limiti imposti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023,CRIAS ne dà formale comunicazione all’impresa artigiana ed al soggetto presentatore ed accredita l’intera somma sull’iban indicato in domanda. 2. I contributi in conto interessi ed in conto canoni saranno calcolati in forma attualizzata. 3. CRIAS declina ogni responsabilità in caso di erronea comunicazione del codice IBAN. |
OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGEVOLATE
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Le Imprese beneficiarie, pena la revoca delle agevolazioni, sono obbligate:
o ad informare immediatamente CRIAS, in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell’attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i; |
CONTROLLI
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1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese agevolate, CRIAS ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettua idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa. 2. CRIAS ha la facoltà di accertarsi direttamente, sia presso la Banca/società di leasing/intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB che presso l’impresa, circa la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo. 3. Le Banche/intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB si impegnano a trasmettere informazioni su eventuali “anomalie” riferite al finanziamento, quali il mancato rimborso, estinzione anticipata o decadenza del beneficio del termine. 4. In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing finanziario, CRIAS provvederà a rideterminare l’intensità del contributo in conto interessi e a chiedere all’impresa la restituzione dell’ammontare indebitamente percepito, fermo restando quanto previsto all’art. 8 comma 7. 5. Con cadenza annuale CRIAS verifica presso le Società di leasing la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione connesse al contratto di locazione finanziaria. |
REVOCHE
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1. Sono motivi di revoca totale delle agevolazioni concesse, oltre al mancato rispetto degli obblighi indicati all’articolo 15:
a) la mancanza o la perdita dei requisiti di ammissibilità, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di agevolazione e l’estinzione del finanziamento/leasing concesso; |
RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI
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1. È sempre possibile per le imprese artigiane rinunciare alle agevolazioni richieste e/o concesse inviando apposita comunicazione attraverso la piattaforma dedicata all’agevolazione.
2. In caso di rinuncia di contributo già erogato, si procederà al recupero di quanto già erogato maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente calcolato dal momento dell’erogazione. |
INFORMAZIONI E DELUCIDAZIONI
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Studio Commercialista Russo
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Dott. Salvatore Russo
Dott.ssa Adriana Vera Russo
Cons. Rita Carmela Adamo