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NUOVE REGOLE PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

 

 NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI

Aggiornamento sulla specifica normativa per favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare e per evitare l’imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi e vessazioni, da parte dell’acquirente che dispone di una maggior forza commerciale e di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” penalizzanti per il fornitore.
Le nuove regole approvate dal CdM del 4/11/2011 fanno riferimento anche al VECCHIO DM 19.10.2012 e sono applicabili ai contratti stipulati per la cessione di prodotti agricoli e alimentari.
 FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO

Tutti I contratti aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta.

Si considerano in forma scritta se sono redatti “in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, che esplica la funzione di regolare un rapporto giuridico avente ad oggetto la cessione dei prodotti”;

La redazione di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati nel documento di trasporto o consegna o nella fattura.

  ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO PER NON ESSERE CONSIDERATI NULLI 

 

 con DDT – documento di consegna –  fattura  con riporto elementi essenziali NON serve il contratto scritto

 

I CONTRATTI DEVONO ESSERE SCRITTI e DEVONO RIPORTARE:
– la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
I seguenti documenti commerciali che riportano gli elementi essenziali del contratto (i dati ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi o ordinativi) vengono equiparati al contratto scritto:

Ø  documento di trasporto, di consegna o fattura;
Ø  contratto di cessione dei prodotti;
Ø  ordinativi di acquisto;
Ø  negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.
Ø  nel contratto o accordo quadro o di base conclusi a livello di “centrali di acquisto”;

La redazione di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati nel documento di trasporto o consegna o nella fattura.

In questo caso sui predetti documenti deve essere apposta la seguente annotazione:
“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA La normativa è applicabile alle “cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana”.
ESCLUSIONI DALLA FORMA DI CONTRATTO SCRITTO

Sono escluse dalla forma di contratto scritto le operazioni relative a:
1.      cessioni effettuate al consumatore finale;
2.      le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
3.      conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati alle cooperative, da parte dei soci delle cooperative stesse;
4.      conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
5.      Conferimenti di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici;
 

 

 

 TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO

ED EMISSIONE SEPARATA DELLE FATTURE

 

 

 

 

 

Il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari va effettuato non oltre le seguenti scadenze:
Ø  PER LE MERCI DETERIORABILI, ENTRO 30 GIORNI;
Ø   PER TUTTE LE ALTRE MERCI, ENTRO 60 GIORNI.
In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’ “ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”.

Esempio merci deteriorabili: se la fattura è ricevuta il 5.11.2021 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2021;

Esempio merci non deteriorabili: se la fattura è ricevuta il 5.11.2021 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il  28.1.2022;

Nel conteggio dei giorni va conteggiato l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
ATTENZIONE:  “il FORNITORE deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”. ( UNA FATTURA PER LE MERCI DETERIORABILI E UNA FATTURA PER LE MERCI ORDINARIE ) 

ATTENZIONE: In caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.

 RITARDATO PAGAMENTO

 

 

 

In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente,  decorrono gli interessi “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
Per il conteggio degli interessi dovuti si tiene conto della data di ricevimento della fattura.
La fattura si considera ricevuta:

a) tramite SDI; d) raccomandata A.R.;
b) consegna “a mani”; e) sistema EDI;
c) tramite PEC; f) tramite fax;

In caso di incertezza sulla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento alla data di consegna dei prodotti o alla prova di ricevimento.

APPLICAZIONE AUTOMATICA A TUTTI I CONTRATTI A tutti i contratti si applicano “automaticamente” le norme per il divieto di “condotte sleali”, per i termini di pagamento e per la decorrenza automatica degli interessi di mora.
 

CONDOTTE SLEALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono VIETATI COMPORTAMENTI CHE RAPPRESENTANO CONDOTTE SLEALI ( clausole che operano genericamente vessazioni o forme ricattatorie dell’acquirente sul fornitore ).

In generale rientrano nella definizione di “condotte commerciali sleali” quelle approvate a livello comunitario in data 29.11.2011.

Esempi di condotte sleali:
– applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
– conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
– imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
– subordinazione della conclusione, dell’esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
– adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
– qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” ed, in particolare, quelle che:
– statuizione di servizi e/o prestazioni accessorie “senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”;
– esclusione dell’applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti;
– determinazione di prezzi “sotto costo” alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
– imposizione al cedente, dopo la consegna dei prodotti, di procrastinare il termine di emissione della fattura”.

ATTENZIONE: IN caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.

 

 

ELENCO PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari.
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI:

– Piante vive e prodotti della floricoltura – Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci – Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
– Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903) – Cereali
– Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
– Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi – Pectina – Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso – Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
– Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati – Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati – Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati – Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante – Latte e derivati del latte; uova di volatili – miele naturale – Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci –  Animali vivi – Carni e frattaglie commestibili – Pesci, crostacei e molluschi Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove – animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana – Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati – Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati – Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali – Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi – Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido – Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati – Melassi, anche decolorati
– Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione – Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto – Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
– Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole – Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle) – Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate – Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande – Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
– Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali – Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
– Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato – Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) – Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

PRODOTTI ALIMENTARI:
per prodotto alimentare si intende “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”.

 

PRODOTTI AGRICOLI e ALIMENTARI DETERIORABILI

 

 

 

 

si considerano PRODOTTI AGRICOLI e ALIMENTARI DETERIORABILI:

– prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
– prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
– prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
aW superiore a 0,91; pH uguale o superiore a 4,5;
– tutti i tipi di latte.

   
CESSIONI DI PRODOTTI ALCOOLICI

 

Per la cessione di prodotti ALCOLICI, l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.

In caso di ritardato pagamento “il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore.

La mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo.

REGIME SANZIONATORIO

 

 

 

Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che:
1) per la violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi: sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione,
2) in caso di condotta sleale: sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti,
3) in caso di ritardo del pagamento: sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.
DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA Gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Studio Russo