AGROALIMENTARE: OBBLIGO PAGAMENTI 30 E 60 GIORNI E PENALITA’ INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO  
 
 DECORRENZA

 

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto;

I contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine del 16 giugno 2022.

 
OPERAZIONI ASSOGGETTATE ALLA NUOVA DISCIPLINA

Sono assoggettate alla nuova disciplina:
·                     tutte le vendite di prodotti agricoli – alimentari così come indicati nei trattati UE.

 
 OBBLIGO CONTRATTO IN FORMA SCRITTA E CONTENUTO ELEMENTI

Per le vendite dei prodotti agroalimentari è previsto l’obbligo di stipulare un contratto in forma scritta che non preveda pratiche sleali e contenga i seguenti elementi:

  • Durata e risoluzione del contratto;
  • Quantità e caratteristiche beni;
  • ·         durata dei beni stessi;
  • indicazione del prezzo (o criteri per determinarlo);
  • Modalità di consegna e pagamento;
  • modalità di pagamento.
  • Eventuali Norme in caso di forza maggiore;

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroghe giustificate e concordate tra le parti o nei casi espressamente previsti dalla normativa tenendo conto anche dei casi di stagionalità dei prodotti;

 
ACCORDO SCRITTO PER SINGOLA FORNITURA Possibilità di sottoscrivere accordi scritti singoli per ciascuna fornitura, sempre in forma scritta e stipulati sempre prima della consegna.

 

 
ACCORDO SCRITTO QUADRO PER CESSIONI CONTINUATE Possibilità di stipulare “accordi quadro” con cui le parti disciplinano più cessioni di prodotti e che devono contenere tutti gli elementi obbligatori sopra riportati ( es.:  rapporto tra grossista e dettagliante).  
 FORNITURE SENZA PROBLEMI CON L’ACCORDO QUADRO

 

Con la stipula dell’accordo quadro all’inizio di ogni rapporto tutte le successive singole forniture potranno essere regolate da “documenti equipollenti” che assolvono il requisito della forma scritta e quindi non necessita un contratto scritto per ogni fornitura ma basterà uno dei seguenti documenti:
1.       DDT
2.       FATTURA
3.       ORDINE DI ACQUISTO

in cui siano presenti tutti gli elementi che avrebbe dovuto riportare il contratto (precedentemente concordati in un accordo quadro).
In questo caso sul DDT o sulla fattura o sull’ordine di acquisto si riporterà la dicitura “assolve gli obblighi di cui all’art. 3 del D.Lgs. 198/2021, accordo quadro concordato in data __________”.

 
ACCORDO QUADRO ANCHE VIA MAIL L’accordo quadro può essere anche una e-mail in cui una delle parti conferma all’altra gli elementi essenziali dell’accordo.   
 OPERAZIONI ESCLUSE DALL’OBBLIGO DEL CONTRATTO

Sono escluse dalla nuova disciplina le cessioni di prodotti agricoli/alimentari:
·         effettuate nei confronti di consumatori finali;
·         con pagamento contestuale alla consegna;
·         conferimenti di prodotti agricoli/alimentari effettuate da imprenditori agricoli a cooperative di cui sono soci o a organizzazioni dei produttori;
 

I TERMINI DI PAGAMENTO MASSIMI PREVISTI PER CONTRATTI DI CESSIONE CON CONSEGNA SU BASE NON PERIODICA

A) CONTRATTI DI CESSIONE CON CONSEGNA SU BASE NON PERIODICA:
– prodotti agricoli deperibili > entro 30 giorni dalla data di consegna (o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere)
– prodotti agricoli NON deperibili > entro 60 giorni dalla data di consegna (o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere)
 

I TERMINI DI PAGAMENTO MASSIMI PREVISTI PER CONTRATTI DI CESSIONE CON CONSEGNA SU BASE PERIODICA

B) CONTRATTI DI CESSIONE CON CONSEGNA SU BASE PERIODICA:
– per prodotti agricoli deperibili > entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (massimo un mese) o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna;
– per prodotti agricoli deperibili > entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (massimo un mese) o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna.
 

 MOMENTO DI DECORRENZA

DEI 30 E 60 GIORNI

 

 

 

 

Il concetto per identificare la “data in cui è stabilito l’importo da corrispondere”, definito dalla norma non è chiaro.
L’orientamento nella pratica è quello di considerare la data in cui il compratore riceve la fattura allo SDI, essendo questo il documento che permette di stabilire il prezzo da corrispondere, se possibile, evitando di riportare i prezzi nell’eventuale DDT che precede la fattura.
Da tale momento decorrerà quindi il termine di 30 o 60 giorni per il pagamento.

  1. Dal 15 giugno 2022, per individuare la decorrenza dei termini di pagamento sarà necessario verificare “quale delle due date (quella dell’individuazione del prezzo o quella della consegna del prodotto) sia successiva tra l’individuazione del prezzo e la consegna del prodotto oggetto di cessione. 

2.       La decorrenza dei 30 gg può non coincidere con la data di fatturazione.

3.       In ogni caso è vietato il pagamento oltre i 30 o 60 giorni
sulla base del verificarsi dell’ultimo degli eventi come la consegna o la data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere;

4.       ABOLITO il termine a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, come era invece previsto dall’art. 62 DL 1/2012.

5.       La data di emissione della fattura non potrà essere distante dalla data della consegna dei prodotti;

6.       considerata pratica sleale e vietata l’accordo di un termine minimo per il fornitore prima di poter emettere la fattura. 

 

 POSSIBILI SOLUZIONI

 

ATTENZIONE: sulla base del concetto di conoscenza del prezzo PER SUPERARE LE INCERTEZZE NORMATIVE VERIFCARE QUANTO SEGUE:

  1. se il DDT riporta i prezzi della merce i 30-60 giorni scattano dalla data del DDT.
  2. Se il DDT non riporta i prezzi della merce i 30-60 giorni scattano dalla data della FATTURA. 
 
 OPERAZIONI E ACCORDI VIETATI

 

SONO VIETATE LE PRATICHE RELATIVE A:

a)       acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;

b)       imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;

c)       mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;

d)       imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;

e)       esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;

f)        inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;

g)       imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.

 

 
SANZIONI APPLICABILI ALLE SEGUENTI VIOLAZIONI:

– MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO IN FORMA SCRITTA RIPORTANTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO VENDUTO, OVVERO, MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO TRAMITE LE FORME EQUIPOLLENTI, QUALI DDT / FATTURE / ORDINI)

 

Sanzioni applicabili:

 IL 5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione / valore del contratto, con un minimo di euro 2.000;
– mancato rispetto della durata minima del contratto (12 mesi) à 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all’entità del danno provocato all’altro contraente, con un minimo di euro 10.000.
–          Se le violazioni sono reiterate, la misura delle sanzioni è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso le sanzioni non possono risultare superiori al 10% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente l’accertamento.

 

SANZIONI APPLICABILI ALLE SEGUENTI VIOLAZIONI:
– MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Sanzioni applicabili:
IL 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata “in ragione della misura dei ritardi”, con un minimo di euro 1.000;

 

 
SANZIONI APPLICABILI ALLE SEGUENTI VIOLAZIONI:
– MANCATO RISPETTO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO (12 MESI)
Sanzioni applicabili:
  il 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all’entità del danno provocato all’altro contraente, con un minimo di euro 10.000.  
 
 PER VIOLAZIONI RIPETUTE Se le violazioni sono reiterate, la misura delle sanzioni sarà:

  • aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo.
  • In ogni caso le sanzioni non possono risultare superiori al 10% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente l’accertamento.
 
 DECORRENZA APPLICAZIONE NORME

 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 198/2021 sono applicabili ai contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari conclusi dal 15 dicembre 2021, tuttavia, i contratti in corso di esecuzione a tale data, devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 15 giugno 2022.    
 INTERESSI DI MORA DA APPLICARE AUTOMATICAMENTE

 

1.                   il tasso di interesse legale di mora viene calcolato sulla base del tasso di riferimento della BCE maggiorato di 4 punti                                       

2.                   fra imprese può essere stabilito un tasso di interesse diverso da quello legale purché sia concordato tra le parti e non sia iniquo 

 
 

SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO

 

 

l’impresa creditrice ha diritto, oltre agli interessi di mora, anche al risarcimento delle spese di recupero nell’importo minimo forfetario di 40 euro, salvo il rimborso del maggior costo sostenuto per incarichi affidati ad avvocati o società di recupero crediti.

Si presumono gravemente inique le prassi o gli accordi contrattuali che escludano il risarcimento di tali spese .

 
DECORRENZA Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento;  
  Periodo Tasso ‘base’ B.C.E. Tasso applicabile alle ‘transazioni  commerciali’ Tasso applicabile alle cessioni di ‘prodotti alimentari deteriorabili’
  01/01/2022 – 31/12/2022 0,00 8,00 12,00
INTERESSI MORATORI-PENALITÀ PER RITARDI ART. 15, C.1 N. 1 DPR 633/72  
INTERESSI PER DILAZIONE ART. 10, C.1 N. 1 DPR 633/72  

Il presente articolo è frutto di interpretazione personale e va attentamente valutato dal lettore per una eventuale
applicazione concreta nella pratica amministrativa.