ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE CONTRO
I DANNI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

TERMINE DI SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2024    

ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA

Tutte le imprese – entro il 31 dicembre 2024- sono obbligate a stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.  

SOGGETTI OBBLIGATI

·         tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese:
·         le imprese con sede legale all’estero ma presenti con organizzazione stabile sul territorio nazionale iscritte al Registro Imprese;
·         le imprese individuali;
·         le società di persone;
·         le società a responsabilità limitata;  

SOGGETTI ESCLUSI

Nessun obbligo per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per i quali l’assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa.

SCADENZA OBBLIGO

Polizza da stipulare – entro il 31 dicembre 2024 –

TIPOLOGIA POLIZZA

 Obbligo di una specifica polizza di assicurazione al fine di tutelare il tessuto produttivo dagli ingenti danni causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni che si verificano sul territorio nazionale a copertura di possibili danni diretti alle immobilizzazioni materiali come:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali

Oltre agli eventi obbligatori da assicurare, la polizza può coprire anche altri eventi catastrofali come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi, che possono compromettere la continuità operativa delle aziende.

FRANCHIGIA E PREMI

  1. Le compagnie non potranno imporre una Franchigia superiore al 15% del danno;
  2. i premi dovranno essere proporzionali al rischio.

SANZIONI

La norma prevede delle sanzioni, in particolare, per i soggetti obbligati che non adempiranno si terrà conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”
Pertanto l’eventuale mancata stipula della copertura assicurativa determina l’esclusione dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazione di carattere finanziario a valere sulle risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 
Le compagnie di assicurazione hanno richiesto una proroga per predisporre le relative polizze specifiche, che ad oggi non è stata comunicata
  • Studio Russo