Credito di imposta per sanificazione, dispositivi protezione e tamponi
Credito di imposta del 30% per i dispositivi di protezione compresi i tamponi per Covid19
Il decreto sostegni bis prevede un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute:
- nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
LIMITE MASSIMO DEL CREDITO:
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Il credito di imposta spetta a:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
- enti religiosi civilmente riconosciuti
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto – Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
TIPOLOGIA DI SPESA RIENTRANTE NEL BENEFICIO:
Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
CREDITO NON TASSABILE
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE
- Bonus sanificazione ambienti di lavoro. Codice tributo 6918 in F24
- Campo “anno di riferimento”: “2021”.