CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI ZONA ZES UNICA MEZZOGIORNO
A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024 SARÀ OPERATIVA LA ZONA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO
|
COS’È LA ZONA ZES UNICA | Si tratta di una zona dello Stato nella quale le attività economiche e imprenditoriali già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e le attività di sviluppo d’impresa. | |||||||||||||||||||||||||
REGIONI COMPRESE | La Zes Unica Mezzogiorno è costituita dai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna | |||||||||||||||||||||||||
SOGGETTI AMMISSIBILI |
Tutte le imprese e strutture produttive ubicate nel perimetro dei territori costituenti la ZES unica
(comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura) Possono usufruire di un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027. |
|||||||||||||||||||||||||
ESCLUSIONI
|
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e di supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà. |
|||||||||||||||||||||||||
TIPOLOGIA INVESTIMENTI
|
Per essere agevolati gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale, vale a dire “un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”. | |||||||||||||||||||||||||
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. | ||||||||||||||||||||||||||
TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
|
Si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027; Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti effettuati in beni acquistati o di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024; Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. |
|||||||||||||||||||||||||
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA |
|
|||||||||||||||||||||||||
Indicazione del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi
|
Il credito d’imposta, deve essere indicato nel quadro RU del modello Unico relativo al periodo d’imposta di maturazione e nei modelli Unico relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo, ed ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione. | |||||||||||||||||||||||||
PERIODO INVESTIMENTI |
INVESTIMENTI REALIZZATI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024 E FINO AL 15 NOVEMBRE 2024
|
|||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICA INVESTIMENTI AGEVOLABILI
|
Tutte le acquisizione dei beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nella Zona ZES UNICA Mezzogiorno. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
N.B.: Il valore dei terreni e degli immobili non puo’ superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. |
|||||||||||||||||||||||||
COSA SONO GLI IMPIANTI, IL MACCHINARIO, LE ATTREZZATURE
|
|
|||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI
|
1. nel caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per l’ampliamento, che in base al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001), all’articolo 3, lettera e.1), sono considerate come ”interventi di nuova costruzione”.
2. Sono considerati tali anche l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente. 3. in caso di interventi di ampliamento su beni immobili dotati del requisito della novità, il beneficio spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
|
|||||||||||||||||||||||||
MISURA AGEVOLAZIONE |
|
|||||||||||||||||||||||||
TIPOLOGIA IMPRESE
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Modalità di calcolo del credito d’imposta | la base di commisurazione del credito d’imposta spettante è costituita dal costo imponibile sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili; | |||||||||||||||||||||||||
Cumulabilità del credito d’imposta | · ll credito d’imposta e’ cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensita’ o dell’importo di aiuto piu’ elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
|
|||||||||||||||||||||||||
RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA E RESTITUZIONE
|
nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione: a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione; c) per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza. |
Studio Russo