ELENCO DETTAGLIATO NUOVI CODICI “NATURA DELL’OPERAZIONE” FATTURE ELETTRONICHE
A partire dal 1 gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.
Tra le novità troviamo i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.
N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972
Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.
Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.
Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”.
N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi
Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).
dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.
N3.1 – non imponibili – esportazioni
Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:
• le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
• le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).
Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.
N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie
Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:
• le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
• le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
• le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
• le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
• le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.
N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.
N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.
N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento
Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.
Il codice N3.5 dovrà essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:
• TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
• TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993.
N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:
• cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
• cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE di cui all’articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
• le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
• i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993).
Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva.
Il codice N3.6 deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:
• TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
• TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.
N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.
N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.
N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.
N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.
N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale Iva.
N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale Iva.
N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale Iva.
N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.
N6.9 – inversione contabile – altri casi
Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.
PER LE FATTURE REVERSE CHARGE
OLTRE ALLA REGISTRAZIONE REVERSE CHARGE ( “ACQUISTI E VENDITE”) SUI REGISTRI PREDISPORRE LA FATTURA ELETTRONICA EMESSA SECONDO LE NUOVE REGOLE:
• PER FATTURA ACQUISTO CEE EMETTERE FATTURA CON I CODICI TD17 TD18 TD19
• PER FATTURE DI ACQUISTO SERVIZI INTERNI IL CODICE TD16
REVERSE CHARGE INTERNO
INTEGRAZIONE DATI FATTURA ELETTRONICA
REVERSE CHARGE INTERNO SI APPLICA, per le seguenti operazioni:
• Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
• Le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
• Le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
• Le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
Per il reverse charge interno l’integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno“.
Nel documento devono essere indicati i dati del fornitore nella sezione CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.
REVERSE CHARGE ESTERNO
INTEGRAZIONE DATI FATTURA ELETTRONICA
REVERSE CHARGE “ESTERNO” ( es. fatture cee).
Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al SdI sono:
• TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
• TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
• TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.
NOVITA’ : in questo caso, effettuare questa procedura elettronica di reverse charge estero consente di ottenere l’esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro (per queste operazioni).