FINAZIARIA 2025 AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

 

NOVITA’
CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0

 

 

Il credito d’imposta Transizione 4.0 viene riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • Cancellato il riconoscimento per investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Rimane invariato il tipo di investimenti per il quale viene riconosciuta l’agevolazione fiscale alle imprese:
investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

CREDITO IMPOSTA ZES UNICA

 

Proroga per il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica è esteso al 2025, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
ALIQUOTE PER LA SICILIA:

Piccole imprese
(fino ai 50 milioni di investimento)

Medie imprese
(fino ai 50 milioni di investimento)
Grandi imprese
(e PMI oltre i 50 milioni di investimento)
60% 50%

40%

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta per il 2025, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate:

  • dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 (legge di bilancio 2025)

NUOVA SABATINI

Anno 2025

Rifinanziata la Nuova Sabatini, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96)  fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
  • Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti 4.0
    • 3,575%  per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI.

Diminuzione al 50% della percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese, per il finanziamento di esigenze di liquidità, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
Innalzamento a 100.000 euro dell’importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie, sulle quali opera la copertura del Fondo fino all’80% in caso di riassicurazione.

Rimozione del limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “mid cap”.

IRES PREMIALE

Per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più è prevista una Riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

 

Proroga a tutto il 2025 del regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci.
Le società commerciali che assegnano o cedono beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8%, o al 10,5% se la società non è operativa, sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

ESTROMISSIONE

Gli imprenditori individuali, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% (sulla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto) a condizioni che:

  • i beni siano posseduti al 31 ottobre 2024;
  • e le esclusioni vengano effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

Dott.ssa Adriana Vera Russo
Dott. Salvatore Russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russo Adriana Vera
Russo Salvatore