FONDO PERDUTO “SOSTEGNI” ISTANZE dal 30 marzo al 28 maggio
SOGGETTI AMMESSI AL FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
In questa tornata sono stati inclusi anche: – i professionisti; – gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. È inoltre necessario rispettare due condizioni.
SOGGETTI ESCLUSI DAL FONDO PERDUTO SOSTEGNI:
– i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
– i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
– gli enti pubblici;
– i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
– le società di partecipazione.
MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO PERDUTO SOSTEGNI
La domanda deve essere inoltrata online, direttamente o con l’ausilio di un intermediario, tramite i canali telematici dell’agenzia delle Entrate o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi».
Il contributo verrà assegnato solo in seguito a una serie di verifiche effettuate dalla stessa Agenzia.
L’ammontare verrà versato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE
dal 30 marzo al 28 maggio ci sarà la possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Dl Sostegni.
REQUISITI PER OTTENERE IL DFONDO PERDUTO SOSTEGNI
Possono fare richiesta del FONDO PERDUTO SOSTEGNI i soggetti che hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Quest’ultimo requisito non si applica alle attività aperte dal 1° gennaio 2019, purché rispettino il limite dei ricavi.
MODALITA’ DI CALCOLO DEL FONDO PERDUTO SOSTEGNI
Per calcolare il contributo si deve applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
•50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
•40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
•30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
•20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
In ogni caso il contributo non sarà inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con un massimo di 150mila euro –
IMPORTO ESENTE DA TASSAZIONE
L’importo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.