OBBLIGO DELLA PROVA DEL TRASPORTO O DELLA SPEDIZIONE
DEI BENI NELLA COMUNITA’ EUROPEA
VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO CEE
Nuovi obblighi
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Al fine di impedire eventuali frodi nelle operazioni comunitarie non imponibili IVA, sono stati emanati nuovi obblighi nella disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro e relativi mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie. La Direttiva IVA non indica modalità precise con le quali gli operatori possono dimostrare l’avvenuto trasporto o spedizione nell’altro Stato dell’Unione per il riconoscimento dell’esenzione IVA dell’operazione creando una situazione di incertezza e di difficoltà per le imprese. Con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, sono stati espressi i seguenti due principi: 1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei; 2. la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro si basa su un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente. |
PREMESSA ESSENZIALE |
GLI OPERATORI CONINVOLTI NELLA MOVIMENTAZIONE DI MERCI NELLA CEE DEVONO ESSERE REGISTRATI AL SISTEMA “VIES” PRIMA DI EFFETTUATE VENDITE E ACQUISTI |
VERIFICA ISCRIZIONE IVS |
Il Fornitore Italiano ha l’obbligo di verificare la validità della partita IVA del Cliente comunitario sul sito: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation |
CARATTERISTICHE DELLA CESSIONE INTRCOMUNITARIA
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Secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti: 1. onerosità dell’operazione; 2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 3. status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario (VIES); 4. effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. Detti requisiti devono essere presenti congiuntamente, in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA come se fosse merce destinata all’Italia; |
VENDITA CON CONSEGNA “FRANCO FABBRICA”
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Nei casi relativi alle cessioni c.d. “franco fabbrica”, cioè quando il venditore mette a disposizione la merce a terra in un suo stabilimento (o magazzino) ed il compratore si assume tutti i costi e rischi del trasporto, costituiscono prove idonee a dimostrare l’uscita dal territorio italiano:
Ø Nel caso in cui è il Cliente di persona a caricare la merce, SENZA UN TRASPORTATORE, con un proprio mezzo ti trasporto il CMR viene sostituito dal DDT e dalla Fattura Accompagnatoria indicante il numero di TARGA del MEZZO di trasporto. |
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE |
La documentazione sopra elencata, dalla quale deve risultare:
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ipotesi “A” in cui i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 45-bis)
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Nella prima fattispecie (lettera a) il venditore deve dichiarare: che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, e dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.In alternativa, il venditore potrà presentare: Ø la dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto; Ø eventuale una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni; Ø i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; Ø eventuali documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; Ø eventuale ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. |
Ipotesi “B” in cui i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis).
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Nel caso in cui il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente stesso deve fornire al venditore: Ø una dichiarazione scritta, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, dalla quale dovranno risultare: Ø la data del rilascio della dichiarazione; Ø il nome e l’indirizzo dell’acquirente; Ø la quantità e la natura dei beni ceduti; Ø la data e il luogo del loro arrivo; Ø l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente (familiare, dipendente, trasportatore, ecc.); Ø qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.Attenzione: la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta da parte dell’acquirente oltre il termine del “decimo giorno del mese successivo alla cessione”, non creerà problemi se accompagnata da tutti gli altri idonei documenti. (pag. 8 circ. AE n.12 del 12/05/2020) |
DOCUMENTAZIONE UTILE A RENDERE VALIDA LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
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Ad integrazione della dichiarazione del Cliente il fornitore deve essere anche in possesso di una delle 2 seguenti tipologie di documentazione: 1. PRIMA TIPOLOGIA:
SECONDA TIPOLOGIA: a) almeno 2 documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dall’acquirente (es. un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere); |
ESEMPIO DI UNA CASISTICA PROPOSTA ALL’AE RITENUTA IDONEA |
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Casistica ritenuta idonea relativa ad una società che effettua vendite intracomunitarie di beni sia “franco destino”, sia “franco fabbrica”
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· All’atto della spedizione dei beni, emissione di un documento di trasporto (DDT) con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, quando il trasporto era curato dalla stessa società, questa riceveva la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati. · documento contenente: 1. l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura); 2. il riferimento della fattura di vendita; 3. il riferimento della fattura logistica (documento interno); 4. la data della fattura; 5. la data del DDT; 6. la data della destinazione delle merci, del Paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse; 7. la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario: «le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi». 8. conservazione delle relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat. |
ATTENZIONE |
Quando l’Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato, la non imponibilità dell’operazione di cui dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 non può essere riconosciuta. come per esempio: Ø il caso in cui nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore; Ø il caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni; Ø che l’Amministrazione finanziaria dimostri che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false; Ø in ogni altra ipotesi in cui non si è in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della presunzione; ATTENZIONE: il contribuente ha sempre la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova (incontrovertibili) che l’operazione sia realmente avvenuta; |
OPERAZIONI CON PARTI NON INDIPENDENTI |
Nel caso di operazioni con parti non indipendenti la prova del trasporto è idonea solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti. Non sono considerate parti indipendenti: Ø quando si tratta di soggetti giuridici che fanno parte del medesimo soggetto giuridico. Esempio: stabile organizzazione e casa madre; Ø soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici. Esempio: amministratore delegato e società amministrata; società legate da rapporti di controllo; |
RIFERIMENTI NORMATIVI | La Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019. Risoluzione n 345 2007_ris345e Risoluzione n 477 2008_ris 477e del 15 dicembre 2008 Risposta_141_03.03.2021 circolare n. 12 prova trasporto merci in cessione intracomunitaria rev 2. art. 45 bis regolamenti UE CESSIONI DEI BENI INTRACOMUNITARIE |
Dott. Salvatore Russo
Dott.ssa Adriana Vera Russo