PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

DECORRENZA

A partire dal 1° ottobre 2024

SOGGETTI OBBLIGATI

·         Tutte le aziende che a vario titolo operano nei cantieri edili temporanei e mobili devono possedere una patente a crediti con almeno 15 punti validi per essere ammesse allo svolgimento dell’attività.

· Obbligati al possesso della patente sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le aziende straniere che, tramite il portale, devono autocertificare il possesso di un documento equipollente alla patente a crediti o il possesso dei medesimi requisiti oltre che del DURC.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esenti dall’obbligo le aziende:
*  in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
* coloro che effettuano soltanto forniture o prestazioni di natura intellettuale.

MODALITA’ DI RISCHIESTA DELLA PATENTE

La patente sarà rilasciata, su richiesta dell’interessato in formato digitale dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE

Per ottenere la patente serve il possesso dei seguenti requisiti in capo al responsabile legale dell’impresa o al lavoratore autonomo:
a)        iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b)        adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
c)        possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
d)        possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e)        possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf), nei casi previsti dalla normativa vigente;
f)         avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente, adempimento che, com’è noto, è obbligatorio per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Allo stato attuale, il possesso di tali requisiti potrà essere autocertificato.

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE A PUNTI:
PUNTEGGIO INIZIALE DECURTAZIONI INCREMENTO DEI CREDITI

 

 

 

 

Ogni impresa o lavoratore autonomo inizialmente ha 30 punti nella patente.

Il punteggio può essere decurtato in caso di una o più violazioni delle normative di sicurezza.
Se il punteggio scende sotto i 15 punti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri temporanei o mobili.

Il punteggio della patente a crediti può essere incrementato fino a un massimo di 100 punti in base a requisiti predefiniti, individuati nella seguente tabella allegata al decreto:

  • storicità dell’azienda, fino a 10 crediti
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: 1 credito per ciascun biennio, fino a massimo 20 crediti
  • attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino ad un massimo di 30 punti (ad esempio: sistema di gestione della sicurezza certificato conformemente alla ISO 45001, formazione aggiuntiva dei lavoratori, specialmente a favore di lavoratori stranieri, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLS o o RLST, …)
  • ulteriori attività, investimenti o formazione, fino ad un massimo di 10 punti (quali, ad esempio: dimensione dell’azienda, possesso di SOA in classifica I o II, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, requisiti reputazionali, ecc.ecc.)

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda nel portale dell’Ispettorato se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previo invio telematico della relativa documentazione nel portale dell’Ispettorato.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

LUOGHI NEI QUALI SCATTA L’OBBLIGO DELLA PATENTE

 

  • La patente sarà necessaria per poter operare in qualunque luogo (cantiere, ecc.) in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X.
  • ELENCO LAVORI: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; o, ancora, alla trasformazione, al rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, alle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, alle opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, agli scavi, al montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

OBBLIGO DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI DI VERIFICA REQUISITI

 il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a richiedere la patente a crediti alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto.
Essi, pertanto, prima dell’inizio dei lavori dovranno verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero il possesso dell’attestazione SOA in classe pari o superiore alla III per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a crediti.
SITUAZIONI PARTICOLARI

 

  1. Attività in corso durante l’esame della domanda: nelle more del rilascio della patente, è consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare a operare nei cantieri temporanei o mobili, a meno che non ricevano una comunicazione diversa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  2. Se, a seguito di controlli successivi al rilascio della patente, vengono accertate dichiarazioni non veritiere riguardanti uno o più requisiti, la patente può essere revocata.
  3. In tal caso, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente solo dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla revoca.

SANZIONI

 

a)        Lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

b)        Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Dott.ssa Alice Carla Russo