Soggetti che possono aderire |
I contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti.
1. I contribuenti:
anche se hanno già presentato dichiarazione di Rottamazione e Rottamazione Bis, per altri carichi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017,
2. che non hanno presentato dichiarazione di Rottamazione e Rottamazione Bis, dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017,
3. che hanno già presentato dichiarazione di adesione Rottamazione e sono decaduti dal beneficio (e non hanno aderito alla Rottamazione Bis) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016,;
4. che pur avendo già presentato dichiarazione di adesione Rottamazione Bis, dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, sono decaduti dal beneficio per non aver assolto all’obbligo di pagamento:
1. o delle rate di maggiore rateazione scadute al 31.12.2016;
2. o delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018.
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Cartelle e avvisi condonabili
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tutti gli affidamenti effettuati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
- Cartelle di pagamento
2. Avvisi di addebito INPS
Avvisi d’accertamento esecutivi, emessi ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap, che prevedono che decorsi 90 giorni dalla notifica l’agente della riscossione proceda al recupero coattivo del credito tributario senza altro preavviso.
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Cosa si può rottamare
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Si possono rottamare tutte le tipologie di somme iscritte a ruolo, compresi i diritti camerali, tranne l’elenco di tipologie espressamente vietate.=========================================== |
Esclusioni dalla rottamazione ter |
· Il recupero degli aiuti di Stato;
· Le somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti;
· Le entrate costituenti risorse proprie dell’UE;
· Le sanzioni aventi natura propriamente penale;
· Le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive;
· La sanzione per l’utilizzo irregolare o in “nero” di lavoratori dipendenti;
· Le sanzioni per ritardato deposito di atti presso la Camera di Commercio.
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Entità del risparmio |
Azzeramento interessi, sanzioni e more (fatta eccezione per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni)
attenzione: il risparmio può arrivare dal 30% al 50%, ed in caso di sole sanzioni, anche oltre.
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Scadenza presentazione istanza |
La domanda deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2019
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Accettazione della domanda |
Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica le somme da pagare e la prima o unica rata scade il 31 luglio 2019. Si decade da tutti i benefici di legge se non si versano per intero le rate alle scadenze previste, con una tolleranza massima di 5 giorni.
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Modalità di pagamento:UNICA RATA o
massimo 18 rate in 5 Anni
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31 luglio 2019: versamento totale o prima rata pari al 10% del totale;30 novembre 2019: seconda rata pari al 10% del totale;2020-2023: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno rate, tutte di pari importo; entro cui devono essere pagate le somme della definizione.
Dal 1 agosto scattano gli interessi (2% annuo)
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Rottamazione ter dei «ripescati» (contribuenti che non hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018)N. 10 rate in 3 anni
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I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018 devono:
PRESENTAZIONE ISTANZA 30 ARPILE 2019
Entro questa data, è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente al 30 aprile 2019
VERSAMENTI:
31 luglio 2019: versamento totale o prima rata
30 novembre 2019 seconda rata
2020-2021: si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre ciascuna di pari importo
Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.
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Con la rottamazione si pagano |
°° Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
*° Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
** Spese per le procedure esecutive;
** Spese di notifica della cartella.Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.============================================= |
STOP ALLE RATEAZIONI
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In caso di adesione, con il primo pagamento o in unica soluzione, scatta in automatico la revoca dei piani di rateazione in corso
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Rateazioni decadute |
Possibile la rottamazione da parte dei debitori decaduti dalla rateazione============================================== |
IN CASO DI CONTENZIOSO IN CORSO
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CONDIZIONE OBBLIGATORIA PER ADERIRE quella di dover rinunciare al giudizio a eventuali contenziosi in corso, mediante la rinuncia scritta in sede di presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata Equitalia.
· Tale rinuncia non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzioso tributario, che prosegue per la parte non definita.
· La valutazione della convenienza all’adesione della rottamazione va valutata in base al grado di giudizio ed alla presenza di cartelle già notifocate con la PRESENZA O MENO DI SANZIONI (che sono l’unica cosa condonabile).
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
Scaricare il modulo domanda definizione agevolata dei ruoli, pubblicato sul sito ufficiale di Riscossione Sicilia S.p.A. (Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE): compilarlo in tutte le sue parti ed allegando copia del documento di identità.Modello scaricabile dal sito
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MODALITA’ DI PAGAMENTO |
sulla domanda di adesione indicare la modalità con cui pagare la nuova cartella scontata: se in un’unica soluzione o a rate.
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Effetti dell’adesione |
La presentazione della domanda inibisce nuove azioni esecutive e cautelariAttenzione: restano salvi i fermi amministrativi e cautelari.
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Attenzione a chi non paga le rate |
Per chi richiede l’adesione ma poi non paga o le paga in ritardo o in modo insufficiente le rate dovute, il fisco sarà inflessibile facendo decadere immediatamente la rottamazione con la conseguente ripresa del calcolo delle sanzioni e interessi delle vecchie cartelle e non concedendo rateazioni sulle stesse.
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Le modalità con cui pagare |
** Con bollettini precompilati;
** Con domiciliazione bancaria, sul conto della banca;
** Con pagamento diretto agli sportelli del concessionario della riscossione. |