SANATORIA ( CONDONO ) IRREGOLARITA’ FORMALI
SANATORIA ( CONDONO ) IRREGOLARITA’ FORMALI
OGGETTO DELLA SANATORIA
( CONDONO )
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Le violazioni formali che possono essere sanate sono solo quelle per le quali ha competenza l’Agenzia delle Entrate e per le quali può irrogare le relative sanzioni amministrative e che non intaccano la base imponibile e l’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle addizionali e imposte sostitutive, sulla ritenute alla fonte, sui crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Anche se commesse dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati;
Con la sanatoria delle infrazioni formali vengono sanate:
Ø le irregolarità;
Ø le infrazioni;
Ø le inosservanze di obblighi o adempimenti;
Ø commesse fino al 31 ottobre 2022;
Di fatto vengono condonati tutti gli errori, le irregolarità, le infrazioni e i mancati adempimenti di qualunque natura formale, che non rilevano:
- nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap;
- sul calcolo dell’imposta;
- sul pagamento dei tributi;
La norma stabilisce ulteriormente che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». |
ELENCO DELLE IRREGOLARITA’ SANABILI
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Elenco di esempi delle irregolarità rientranti nella sanatoria che non devono avere modificato l’imponibile o l’imposta:
- Ritardi nella comunicazione dei corrispettivi;
- Ritardi nella emissione di fatture e note di credito;
- Ritardi nella trasmissione fatture e note di credito;
- Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- Errori fatture reverse charge;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- Dimenticanze di fatture CEE ed Extra CEE con conseguente ritardo di inserimento nelle comunicazioni periodiche;
- Utilizzo codici IVA errati delle LIPE;
- Errori e dimenticanze nelle registrazioni di prima nota cassa non incidenti nella base imponibile;
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, cioè l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, cioè la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non corrispondenti al vero;
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività.
- l’omesso o tardivo invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- la violazione degli obblighi legati alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
- l’erronea compilazione della dichiarazione integrativa che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.
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MODALITA’ DELLA SANATORIA
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Le irregolarità possono essere sanate con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni
Si può scegliere l’anno o gli anni che si vogliono sanare
(consigliabile sanare 2022-2021-2020-2019-2018)
Il pagamento va eseguito in due rate di pari importo da versare:
1. il 31 marzo 2023;
2. il 31 marzo 2024;
3. in unica soluzione entro il 31 marzo 2023; |
ESLUSIONE DALLA SANATORIA
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NON RIENTRANO NELLA SANATORIA:
Ø le violazioni riferite al quadro RW (monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all’estero)
Ø gli atti di contestazione della collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990;
Ø le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi;
Ø per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, i termini di decadenza vengono prorogati di due anni; |
PERFEZIONAMENTO DELLA SANATORIA
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- Per il perfezionamento della regolarizzazione entro il 31 marzo 2024 si deve operare anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. ( in effetti si tratta di rimuovere quelle infrazioni che possono essere oggetto di adempimenti integrativi o modificativi escludendo quelli immodificabili)
- Nel caso in cui il contribuente, per un giustificato motivo, non ha effettuato la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria, continua a produrre effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni;
- la rimozione può sempre essere effettuata entro il termine del 31 marzo 2024 anche in presenza di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
- L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
- La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.
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Dott. Salvatore Russo
Dott.ssa Adriana Vera Russo
Rag. Rita Adamo